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Ordinanza — n. 41448/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to personal filing by the interested party under Art. 610.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the interested party rather than through a proper legal representative. The appellant, Guido Pagano, challenged an order rejecting his appeal regarding the extension of a security measure, arguing for procedural review. The court ruled that under Article 610 of the Code of Criminal Procedure, it must decide de plano and found the personal filing violated mandatory procedural requirements, resulting in dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals before the Court of Cassation must be filed by a lawyer or other authorized representative; personal filing by the interested party renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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personal filing inadmissibility Court of Cassation procedure security measure extension de plano decision procedural representation rules Criminal Procedure Code legal representative requirement misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 610 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 123 cod. proc. pen
Guido Pagano, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., propone impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato l'appello in materia di proroga della misura di sicurezza.
art. 610 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO GUIDO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/05/1962 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAI dato avviso alle parti; .1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Guido Pagano, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., propone impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato l'appello in materia di proroga della misura di sicurezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle hd(fitv.Ab spese processuali e 4:1—mar.sa_menella somma di euro 500 )211a Cassa delle /i Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore IljPrdent