Cassation appeal dismissed for inadmissibility because it was filed personally by the applicant rather than through a lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the applicant, violating the requirement for legal representation. The applicant, Bannouri Lassad, sought review of an order regarding early release from the Tribunal of Sorveglianza in Perugia. The court ruled that under Article 610 of the Code of Criminal Procedure, it must decide de plano, leading to the dismissal and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must be filed by a lawyer; if presented personally by the interested party, it is inadmissible and the appellant is condemned to pay procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANNOURI LASSAD nato il 17/06/1974 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; ,ì udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Bannouri Lassad ricorre per cassazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia in materia di liberazione anticipata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e AtEtrMstaerrt, della somma di euro 3.000 a Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensore Il P esid .i te