Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally filed by the interested party instead of a lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally submitted by the interested party rather than by a legal representative. The appellant, Rapicano Aiello Biagio, challenged an order regarding the installment payment of a fine, but the procedural defect lay in the mode of filing. Consequently, the Court exercised its power under Article 610 of the Code of Criminal Procedure to rule de plano and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be filed by a lawyer; personal submission by the interested party renders it inadmissible, triggering immediate de plano review and liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPICANO AIELLO BIAGIO nato a NAPOLI il 29/05/1981 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOJ dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., Aiello Biagio Rapicano impugna l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in materia di rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria. L'impugnazione veniva trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 238, comma 7, d.P.R. 115 del 2002.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione — tale dovendosi qualificare l'impugnazione proposta, atteso che l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza non è reclamabile davanti al Tribunale - è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paciamento delle h-f NA spese processuali e tFIZZEcartrintfeen della somma di euro 3.0004la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Consigliere estensore Il Presi