Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and lack of sufficient reasoning regarding prescription defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Marco Toscano inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments. The appellant challenged a lower court's decision based on the prescription of the crime, relying solely on the testimony of a witness without providing specific new evidence or demonstrating logical flaws in the original reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, or lacks sufficient reasoning to demonstrate the illegality of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO MARCO nato a AVELLINO il 17/06/1967 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Benevento pronunciata nei confronti di Marco Toscano, che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Marco Toscano, deducendo vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Il ricorrente espone ampie considerazioni sulle deduzioni svolte con l'atto di appello senza, peraltro, produrre alcunché, cosicché il ricorso risulta anche privo di autosufficienza; non dimostra, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che si fondava sulla testimonianza del cap. Di Giorgi per dimostrare l'impossibilità di valutare come evidente l'insussistenza del reato contestato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle v3.--nic spese processuali e &71--vers'arritrri9Aella somma di euro 3.00 Ila Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Consigliere estensore Il P