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Ordinanza — n. 41444/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being personally filed, ordering costs under Art. 610 and 616 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41444/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the applicant rather than through a lawyer. The applicant sought to overturn a conditional release order rejected by the Bologna Supervision Tribunal. Consequently, the court ordered the applicant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals before the Court of Cassazione must be filed by a lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible, triggering automatic condemnation for costs.

Parole chiave

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personal appeal filing Court of Cassazione procedure conditional release appeal procedural costs order inadmissible appeal lawyer representation requirement fine collection fund revoca della liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 123 cod. proc. pen
El Khair Said, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva rigettato l'istanza di liberazione condizionale.
art. 610 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAIR SAID nato a OULED ABDELLAH( MAROCCO) il 27/06/1983 avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

El Khair Said, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva rigettato l'istanza di liberazione condizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ,air l p ento delle spese processuali e RPAPpgal~ della somma di euro 3.000 Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente