Italian Court dismisses appeal for being personally filed, ordering costs under Art. 610 and 616 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the applicant rather than through a lawyer. The applicant sought to overturn a conditional release order rejected by the Bologna Supervision Tribunal. Consequently, the court ordered the applicant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals before the Court of Cassazione must be filed by a lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible, triggering automatic condemnation for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAIR SAID nato a OULED ABDELLAH( MAROCCO) il 27/06/1983 avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
El Khair Said, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva rigettato l'istanza di liberazione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ,air l p ento delle spese processuali e RPAPpgal~ della somma di euro 3.000 Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente