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Ordinanza — n. 41443/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating merits without critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41443/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Morelli inadmissible for re-litigating substantive issues already decided by the Tribunal of Udine. Morelli's defense argued for violation of law and reasoning defects regarding the recognition of continuous crimes, but failed to critically analyze the tribunal's exclusion of a unified premeditation plan. The court rejected the request to override the lower court's factual assessment, ruling that the appeal merely repeated external indices without proving the contradiction in the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it re-proposes substantive considerations already evaluated by the lower court without providing a critical analysis of the arguments underlying the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of merits critical analysis requirement continuous crimes Cassazione ordinanza reiterazione di reati penali reato continuato concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI CLAUDIO nato a FOLIGNO il 28/07/1948 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Claudio Morelli di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Claudio Morelli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il difensore di Claudio Morelli ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone considerazioni di merito già valutate dal Tribunale, senza provvedere a una analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In effetti, il ricorrente ignora il passaggio decisivo della motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si esclude motivatamente che le condotte poste in essere fossero frutto di una preventiva programmazione unitaria; il ricorso si limita a richiamare indici esteriori, senza affatto dimostrare la contraddittorietà della valutazione del Tribunale e, così, sollecitando questa Corte a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa nel provvedimento.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle p,"(*IP" spese processuali e atriarr~22 della somma di euro 3.000 Ila Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Consigliere estensore III Pr sideI