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Ordinanza — n. 41442/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for arguing on merits rather than procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41442/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant argued on the merits of the case rather than raising procedural objections. The applicant challenged the special surveillance measure by claiming violations of specific articles regarding social danger, which the court identified as substantive arguments against the decision's motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on arguments concerning the merits of the case or the motivation of the decision, rather than on procedural grounds permitted by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal merits argument special surveillance measure procedural grounds Court of Cassation durata del soggiorno riesame della curatela controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 4 lett. a) e b) D. Igs. 159 del 2011
Ricorre per cassazione il difensore di Salvatore Palamara, deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 4, lett.
Art. 6 D. Igs. 159 del 2011
159 del 2011 nonché violazione dell'art. 6 d. Igs. 159 del 2011 in relazione alla mancanza di attualità della pericolosità sociale.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAMARA SALVATORE nato a BOVA MARINA il 31/08/1963 avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava il ricorso proposto da Salvatore Palannara avverso quello del Tribunale di Reggio Calabria che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni cinque.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Salvatore Palamara, deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 4, lett.

a) e b) D. Igs. 159 del 2011 nonché violazione dell'art. 6 d. Igs. 159 del 2011 in relazione alla mancanza di attualità della pericolosità sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti. In effetti, nonostante i due motivi di ricorso denuncL la violazione degli artt. 4 e 6 d. Igs. 159 del 2011, con essi il ricorrente non fa che argomentare sul merito delle questioni, censurando la motivazione del provvedimento, ritenuta erronea e non corrispondente alle risultanze processuali. Si tratta, quindi, di censura attinente alla motivazione del decreto, non ammessa in questa sede.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ErtmusarriESI della somma di euro 3.00~Ia Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Consigliere estenso e Il