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Ordinanza — n. 41440/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to procedural regularity in postal service notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41440/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling the lower court's use of postal service for notification was legally regular. The appellant argued that the defendant's voluntary absence and reliance on mail violated procedural norms, but the court confirmed that such methods are statutory exceptions to personal service. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court holds that postal notification is a valid legal procedure and that an appeal based on its use is inadmissible when the defendant is absent and the defendant's counsel is properly notified.

Parole chiave

Generato dall'IA
postal notification procedural regularity inadmissible appeal service of process voluntary absence Cassazione Roma criminal procedure titolo di rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUNIR ALAE EDDINE nato il 05/06/1983 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione promosso da Mounir Alae Eddine con il quale si chiedeva di dichiarare la non esecutività della sentenza emessa dalla stessa Corte in conseguenza dell'atto di appello del Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo.

2. Ricorre per cassazione il difensore Di Mounir Alae Eddine, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente conferma la regolarità delle notifiche del decreto di fissazione dell'udienza di appello, convocata a seguito dell'impugnazione del Procuratore Generale; conferma anche l'assenza volontaria dell'imputato e del suo difensore di fiducia; lamenta, tuttavia, il ricorso al servizio postale per la notifica della sentenza di appello e, in conseguenza della irreperibilità dell'imputato al domicilio eletto, l'ulteriore notifica al difensore fiduciario ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Si tratta, al contrario, di procedura assolutamente regolare, atteso che la notifica a mezzo di servizio postale è prevista dalla legge; né, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il sistema delle notifiche presuppone sempre una notifica a mano dell'atto all'imputato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Rayamento delle ia(At spese processuali e lginVizrsazrWRZI della somma di euro 00 . Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estens,ore Il Pre