Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to merit-based arguments and unproven facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on merit-based arguments and unproven factual circumstances. The appellant's defense argued for a different evaluation of the lower court's decision regarding conditional release. The court rejected this, ruling that the Supreme Court cannot substitute its own assessment of facts not demonstrated by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on merit-based considerations or unproven facts are inadmissible as they lack autonomy and violate the principle of the court's limited review scope.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELUCCI MAURIZIO nato a TARANTO il 26/11/1972 avverso l'ordinanza del 08/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce rigettava le istanze di liberazione condizionale e di affidamento in prova al servizio sociale avanzate da Maurizio Melucci.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Alessandro Melucci deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il difensore ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basata su considerazioni di merito con le quali il ricorrente sollecita una diversa valutazione della Corte di legittimità rispetto a quella espressa motivatamente dal Tribunale. In buona parte, inoltre, il ricorso espone circostanze di fatto non dimostrate, per cui risulta anche privo di autosufficienza.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 1Airftrome spese processuali e 0--viersarrtercte della somma di euro 3.000 eWla Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensor Il