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Ordinanza — n. 41438/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41438/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41438/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da Michele Eros Fiandaca in relazione ai reati giudicati con cinque diverse sentenze di condanna. Ricorre per cassazione il difensore di Michele Eros Fiandaca, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto .dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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concorso materiale di reati individualizzazione della commisurazione penale reiterazione di reati penali principio della doppia incriminazione formazione di una pena complessiva altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto .dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIANDACA MICHELE EROS nato a CALTANISSETTA il 23/08/1991 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da Michele Eros Fiandaca in relazione ai reati giudicati con cinque diverse sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Michele Eros Fiandaca, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità. A fronte della puntuale motivazione dell'ordinanza impugnata, fondata sui principi in materia di continuazione affermati dalla giurisprudenza di legittimità e sull'esame delle sentenze di condanna, il ricorrente si limita a sostenere l'inadeguatezza della motivazione e ad avanzare generiche considerazioni di merito.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto .dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle SA" p h kr spese processuali e IgicitgleffiwrU della somma di euro 3.000 Ila Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estenso e Il re