Cassation appeal dismissed for genericity due to failure to specify grounds of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by the defense counsel for Adriano Cannarozzo was declared inadmissible by the Corte di Cassazione. The court found the complaint regarding the appellate court's failure to address specific arguments to be generic, as no particular grounds were identified. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible for genericity if the appellant fails to specify the particular grounds of the lower court's decision that are alleged to be erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAROZZO ADRIANO nato a MESSINA il 02/05/1975 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di Adriano Cannarozzo, concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni uno di reclusione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Adriano Cannarozzo, deducendo vizio della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione dei motivi di appello senza affatto indicare quali argomentazioni dell'atto di appello fossero stati tralasciati dalla Corte territoriale.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle OAA spese processuali e EnzzarnWto della somma di euro 3.000 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settemb