Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging merits instead of statutory violation in preventive measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defense lawyer's cassation appeal was declared inadmissible because it challenged the substantive reasoning regarding social danger and health conditions rather than citing a specific legal violation. The court held that only a direct claim of statutory breach is permissible for appeals concerning preventive measures. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 1 d. Igs. 159 del 2011: A cassation appeal challenging preventive measures must allege a violation of law; mere criticism of the court's factual reasoning or assessment of social danger renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACUCCIOLO TOMMASO nato a BARI il 14/02/1982 avverso il decreto del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Bari accoglieva l'appello del P.M. avverso quello del Tribunale di Bari, che aveva applicato a Tommaso Cacucciolo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale dì pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni tre, e rigettava l'appello del difensore.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Tommaso Cacucciolo, deducendo violazione di legge per errata applicazione dell'art. 1 d. Igs. 159 del 2011 con riferimento alla attualità della pericolosità sociale di Cacucciolo e al suo stato di salute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Pur denunciando la violazione di legge - unico motivo ammissibile nel ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione - il ricorrente, in realtà, censura nel merito la motivazione del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, sia quanto a quella relativa all'incidenza delle sue condizioni di salute su tale pericolosità.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa mento delle • spese processuali e arl-veFea-r~ della somma di euro 3.000 Cassa delle Ammende. Così deciso il