Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to exclusive merit arguments and lack of proof of unitary criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on substantive arguments regarding the recognition of criminal continuity. The appellant failed to address the trial court's decisive finding that there was no evidence of a unitary design for the crimes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it advances exclusively considerations of merit without challenging the legal basis of the decision, and the appellant fails to address the decisive factual findings regarding the lack of proof for unitary criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAZAR BELLO GRECIA MARILLIA nato il 08/08/1990 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata con riferimento ai reati oggetto di sei sentenze di condanna emesse nei confronti di Grecia Marillia Salazar Bello.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Grecia Marillia Salazar Bello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanza esclusivamente considerazioni di merito che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto indurre il giudice a riconoscere - anche se solo parzialmente - la continuazione tra i reati giudicati. Il ricorrente, peraltro, tralascia di considerare la argomentazione decisiva del provvedimento impugnato: la mancanza di prova di una unitaria progettazione dei reati giudicati.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al Iaqamento delle spese processuali e ISDIZZitarrairfflA della somma di euro 3.000 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere