Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41433/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raised only merits arguments not permitted for execution judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41433/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Vincenzo Porpora's defense was declared inadmissible because it challenged the substantive evaluation of the execution court. The defense argued that prior judgments recognizing criminal continuity should have influenced the current decision, but the court noted this merely imposed a stronger duty of reasoning which was fully met. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: A cassation appeal against an execution court order is inadmissible if it merely contests the substantive evaluation of facts or law without raising a specific legal defect, as the execution judge cannot substitute their own reasoning for that of the territorial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity execution court cassation inadmissibility substantive merits procedural costs reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 609 cod. proc. pen.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORPORA VINCENZO nato a CAVA DE TIRRENI il 21/01/1969 avverso l'ordinanza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Porpora Vincenzo di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di sei diverse sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Vincenzo Porpora, deducendo vizio della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente avanza considerazioni di merito per contestare la valutazione della Corte territoriale, sollecitando il giudice di legittimità a sovrapporre ad essa la propria, ruolo che non è previsto dalla legge. Quanto alla circostanza che precedenti provvedimenti avevano riconosciuto la continuazione tra reati commessi negli anni 1998 - 2005, quindi nell'arco temporale nel corso del quale erano stati consumati gli ulteriori reati per i quali si chiedeva il riconoscimento del vincolo, la stessa onerava il giudice dell'esecuzione di un onere di motivazione rafforzato per chiarire il motivo per cui i reati commessi nel periodo intermedio non potessero essere frutto del medesimo disegno criminoso che legava gli altri: tale onere risulta pienamente rispettato nell'ordinanza impugnata, con la quale si sottolinea la natura del tutto disomogenea del delitto di simulazione di reato commesso nel 2002 rispetto agli altri oggetto delle diverse sentenze. Il ricorrente non osserva alcunché in ordine a tale valutazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle tk i spese processuali e ihirlaarEab della somma di euro 3.00 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensor Il