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Ordinanza — n. 41432/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking a summary judgment under Art. 599 bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41432/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a summary judgment rendered under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The defense argued a defect in reasoning, but the Court held that such appeals are not permitted for these specific judgments. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610 cod. proc. pen.: Appeals against summary judgments under Art. 599 bis are inadmissible as they lack the requisite grounds for cassation review.

Parole chiave

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summary judgment inadmissible appeal Art. 599 bis de plano decision procedural costs modifica della sentenza revoca della sospensione condizionale riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli appellata da Eduardo Fattore, dichiarava un reato contestato estinto per prescrizione e rideterminava la pena per i restanti reati nella misura concordata.
Art. 610 cod. proc. pen.
In base all'art. 610 cod. proc. pen., la presente ordinanza deve essere emessa de plano.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli appellata da Eduardo Fattore, dichiarava un reato contestato estinto per prescrizione e rideterminava la pena per i restanti reati nella misura concordata.
art. 610 cod. proc. pen
In base all'art. 610 cod. proc. pen., la presente ordinanza deve essere emessa de plano.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTORE EDUARDO nato a NAPOLI il 17/05/1989 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Lato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli appellata da Eduardo Fattore, dichiarava un reato contestato estinto per prescrizione e rideterminava la pena per i restanti reati nella misura concordata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Eduardo Fattore, deducendo vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto emesso per motivi non consentiti avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. In base all'art. 610 cod. proc. pen., la presente ordinanza deve essere emessa de plano.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al •a•amento delle cukp spese processuali e della somma di euro 3.00 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside