Cassation court dismisses appeal against non-prosecution order as it lacks legal violation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely advanced substantive arguments regarding the applicability of Article 131 bis of the Penal Code without alleging any legal violation. The appellant's defense argued that the lower court failed to apply the non-prosecution provision, but the court found the first-instance judgment adequately reasoned on this point. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal against a non-prosecution order is inadmissible if it fails to demonstrate a violation of law or manifest illogicality in the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VITA MIRKO nato a BOLOGNA il 03/01/1988 avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna dichiarava Mirko Di Vita colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. e lo condannava alla pena di giustizia.
2. Proponeva appello il difensore di Mirko Di Vita, censurando il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. L'atto di appello veniva trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso - così qualificato l'atto di appello - è inammissibile perché si limita ad avanzare argomentazioni di merito in ordine alla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., senza evidenziare alcuna violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che contiene adeguata argomentazione in ordine a tale decisione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al ?armento delle /P1 spese processuali e CUIRROMmingi della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Cons