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Ordinanza — n. 41429/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and merits-based claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41429/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Paolo Di Dia inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a special surveillance measure but failed to distinguish between generic arguments and substantive merit claims. The court ruled that while appeals must focus on legal violations, this petition criticized the factual assessment of the lower court's reasoning without legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it advances generic considerations or merits-based arguments rather than a specific violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic arguments rejection merits-based claims special surveillance measure legal violation requirement durata del soggiorno soggiorno settimanale carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIA PAOLO nato a SALEMI il 23/06/1990 avverso il decreto del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava quello emesso dal Tribunale di Trapani di applicazione nei confronti di Paolo Di Dia della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni uno e mesi sei.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Paolo Di Dia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanza considerazioni generiche e, comunque, di merito, sia in ordine all'inquadramento del Di Dia nella categoria dei soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, sia in ordine alla valutazione della attualità della pericolosità sociale del soggetto. Per entrambe le tematiche, il ricorso censura la motivazione del decreto impugnato - sussistente ed accurata - mentre il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Dagamento delle ì nr spese processuali e leriteglitEW/9 della somma di euro 3.00 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I