Criminal appeal dismissed as inadmissible because cassation grounds were merely factual complaints rather than legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Crimi inadmissible, ordering him to pay €3,000 in costs. Crimi's defense argued that the lower court's application of special public security surveillance violated the law, but the court found the arguments were merely expressions of dissatisfaction with the factual reasoning. Since the cassation procedure only accepts claims of legal error, not factual disputes, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation rejects appeals based solely on factual grievances or dissatisfaction with the reasoning, as cassation proceedings admit only claims of violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI SALVATORE nato a CALCINATE il 09/04/2002 avverso il decreto del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava quello del Tribunale di Trapani che aveva applicato a Salvatore Crimi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Salvatore Crimi, deducendo violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto, nonostante il richiamo alla violazione di legge, i motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Con tali motivi, si censura espressamente la motivazione del provvedimento impugnato: si tratta, pertanto, di motivi non consentiti nel presente procedimento, nel quale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al a amento delle oftsvg iA( 0,1" spese processuali e t1=A~Z)1 della somma di euro 3.00 Ila Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il President