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Ordinanza — n. 41426/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41426/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41426/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di applicazione di misure alternative avanzate da Caudullo Claudio, agli arresti domiciliari esecutivi. Ricorre per cassazione il difensore di Claudio Caudullo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Ordinanza — n. 41426/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Claudio Caudullo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa abbandono del procedimento penale chiusura dell'istruzione penale misure sostitutive della carcerazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUDULLO CLAUDIO nato a CATANIA il 10/12/1994 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di applicazione di misure alternative avanzate da Caudullo Claudio, agli arresti domiciliari esecutivi.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Claudio Caudullo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Non vi è dubbio che l'ordinanza in questa sede impugnata non fa espresso riferimento al provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Catania aveva applicato a Caudullo, poche settimane prima, la misura degli arresti domiciliari presso una Comunità Terapeutica; tuttavia la valutazione di merito espressa nel provvedimento resta coerente e motivata rispetto alla personalità del soggetto, già gravato da precedenti penali in materia di droga e arrestato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 mentre si trovava agli arresti domiciliari "esecutivi": il tribunale, infatti, fa riferimento all'incapacità del condannato di seguire responsabilmente e positivamente le prescrizioni impostegli e di osservare la legge, traendone una prognosi di inadeguatezza delle misure alternative alla detenzione.

Appare evidente che la permanenza per qualche settimana in una Comunità Terapeutica senza rilievi di sorta non ha una portata decisiva per ribaltare tale valutazione. Il ricorso, pertanto, non fa che sollecitare questa Corte a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello espresso dal tribunale di Sorveglianza, senza affatto dimostrare la violazione di legge e la carenza motivazionale denunciate. Sussistono giusti motivi per non condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto dell'interruzione del percorso riabilitativo intrapreso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 settembre 2022 Il