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Ordinanza — n. 41425/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of grounds regarding crime and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41425/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds raised by the defense. The lower court had convicted the defendant of a specific crime and applied the statutory minimum penalty while ignoring the request for general mitigating circumstances. The court rejected the claim of lack of motivation because the factual elements for the crime were clearly established and the sentencing rationale was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court has adequately accounted for the factual elements constituting the crime and the application of the statutory minimum penalty.

Parole chiave

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manifest unfoundedness inadmissibility of appeal lack of motivation general mitigating circumstances statutory minimum penalty soggiorno illegale migrazione illegale entrata nel paese

Disposizioni normative citate

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Art. 10 bis d. Igs. 286 del 1998
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova dichiarava Emiowele Endurance colpevole del reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di giustizia.
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMIOWELE ENDURANCE nato il 15/12/1997 avverso la sentenza del 15/12/2021 del GIUDICE DI PACE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova dichiarava Emiowele Endurance colpevole del reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Emiowele Endurance, deducendo mancanza di motivazione per il reato contestato e violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Il Giudice ha dato conto degli elementi di fatto che dimostravano la consumazione del reato contestato; inoltre, ha applicato il minimo edittale. Il ricorrente non chiarisce quali fossero gli elementi tralasciati dal Giudice che avrebbero dovuto indurlo a concedere le attenuanti generiche.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagannto delle &Az spese processuali 9-er-Alersa-meater)della somma di euro 3.000 Jla Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consi