Cassation court dismisses appeal against probation order citing lack of graduality principle and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's rejection of the therapeutic probation request was not based solely on sentence duration. The court found the appeal generic and failed to address the core reasoning regarding the prisoner's recent entry into the institution and lack of prior privileges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 94 d.P.R. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a probation order is inadmissible if it fails to substantively engage with the principle of graduality and the specific factual circumstances justifying the refusal, resulting in manifestly unfounded and generic grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAILOUA NOUREDDINE nato il 01/02/1992 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di affidamento in prova terapeutico, ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990, avanzato da Hailoua Noureddine.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Hailoua Noureddine, deducendo violazione dell'art. 94 d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il rigetto dell'istanza di affidamento avanzata dal condannato non si fonda esclusivamente sulla durata della pena ancora da espiare, ma si ispira al principio di gradualità, che regola tutto il sistema del trattamento penitenziario, recependo l'impostazione del provvedimento provvisorio del Magistrato di Sorveglianza: in effetti, vengono valorizzati il recente ingresso in Istituto e la mancata ammissione a permessi premio e al lavoro all'esterno, segnalando inoltre l'epoca recente dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato. Il ricorso, quindi, risulta manifestamente infondato e generico, eludendo il nucleo centrale della motivazione del provvedimento impugnato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle (m spese processuali e tgxzerzyi della somma di euro 3.00 la Cassa delle Ammende. lì Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estens