Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's reasoning on mafia collaboration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Franco Minutolo inadmissible, ruling that the arguments merely repeated issues already examined by the trial court without critical analysis. Minutolo challenged the Perugia Supervision Tribunal's rejection of his collaboration claim, arguing for a reward permit, while the Tribunal noted his prior conviction for mafia association participation. The Court dismissed the appeal because the grievances lacked the necessary critical engagement with the lower court's specific reasoning regarding unreported extortion acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reproduces grounds already examined by the trial court without providing a necessary critical analysis of the arguments underlying the decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINUTOLO FRANCO nato a CASERTA il 04/04/1967 avverso l'ordinanza del 21/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava la richiesta di accertamento della collaborazione con la giustizia presentata da Franco Minutolo e trasmetteva gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto per quanto di competenza in ordine alla richiesta di permesso premio.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Franco Minutolo deducendo vizio della motivazione e mancanza ed erronea applicazione di legge. Il deifensore ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. I motivi riproducono profili di, censura già vagliati dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Si deve rimarcare che il Tribunale di Sorveglianza addebita al ricorrente di non avere riferito in ordine ad estorsioni diverse da quelle giudicate non perché pretenda una collaborazione in ordine a reati non contestati, ma perché tali estorsioni attengono alla vita dell'associazione mafiosa per la cui partecipazione Minutolo ha riportato condanna.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .9tvit spese processuali e inatescaM15b della somma di euro 3.00 Ila Cassa delle Ammende. Così decis