Italian Supreme Court dismisses appeal for home detention transfer due to social danger and refusal of transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The lower court had rejected the request to transfer the execution of the sentence to home detention, citing the appellant's social danger and his refusal to transfer to a facility with specialized psychiatric care. The Court held that the lower court's reasoning was sufficient and did not require a new substantive review by the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 147 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Supreme Court may reject an appeal for cassation if the lower court's decision is adequately motivated and does not require a new substantive review, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO LUIGI nato a NAPOLI il 20/01/1978 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava la domanda di rinvio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare avanzata da Luigi Romeo.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Luigi Romeo, deducendo violazione dell'art. 147 cod. pen. e assenza di motivazione sotto forma di motivazione apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. A fronte della motivazione dell'ordinanza, che dà atto di tutti gli elementi a disposizione relativi alle condizioni di salute del detenuto, il ricorso non fa che sollecitare una nuova valutazione di merito da parte della Corte di legittimità, ignorando, per di più, due passaggi fondamentali del provvedimento: quello in cui si ricorda che Romeo aveva rifiutato il trasferimento in un altro Istituto penitenziario dotato di SAI e quello in cui si sottolinea la pericolosità sociale del ricorrente, tale da impedire l'adozione del provvedimento, così come disposto dalla norma. Quanto alle condizioni di salute, l'ordinanza risulta avere preso in considerazione anche i risultati della perizia effettuata in sede di cognizione, facendo riferimento a tutte le relazioni esperite.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 7,1 pagamento delle spese processuali e M=SZI=Pgi della somma di euro 3.000 a Cassa delle szer-