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Ordinanza — n. 41421/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to raise procedural nullities and social danger arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged procedural nullities were not raised during the hearing, and the defense failed to challenge the court's assessment of social danger. The applicant, an autistic individual sentenced to life imprisonment, argued for a suspended sentence based on health conditions, but the lower court deemed the request incompatible with his dangerousness. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Procedural nullities must be raised during the hearing; failure to do so renders the appeal inadmissible, and the court's assessment of social danger prevails absent new evidence.

Parole chiave

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procedural nullities social danger assessment suspended sentence autism defense life imprisonment inadmissible appeal procedural costs trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da Antonov Roman, condannato all'ergastolo.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Roman Antonov, deducendo violazione di legge penale e processuale, sottolineando che Antonov è soggetto autistico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto le nullità dell'udienza denunciate con il ricorso non sono state eccepite prima o nel corso della celebrazione della stessa, alla quale il difensore ha partecipato, mentre la motivazione è più che adeguata nel motivare sulla compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente e sull'inutilità di una perizia medico-legale. Inoltre, il ricorrente non tiene conto della motivazione che sottolinea la pericolosità sociale del detenuto, tale da impedire l'accoglimento dell'istanza di differimento della pena.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle )ì fflL4,i spese processuali e IgiESZESZ della somma di euro 3.000tIa Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settem