Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges the merits of social reintegration suitability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it merely proposed merit-based arguments regarding the convicted person's suitability for social reintegration. The lower tribunal had already evaluated the applicant's employment at a bar and rejected the request for home detention with adequate reasoning. The supreme court refused to substitute its own merit assessment, ruling that no motivation defect existed in the contested order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to allege a specific violation of law and instead proposes new merit-based evaluations on facts already decided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLO' ALESSANDRO nato a ROMA il 23/08/1986 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; v
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Alessandro Nicolò, ammettendolo alla detenzione domiciliare.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Alessandro Nicolò, deducendo vizio della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto non fa che proporre considerazioni di merito in ordine alla idoneità al reinserimento sociale del lavoro presso un bar del condannato, valutata negativamente dal Tribunale con adeguata motivazione; in tal modo si sollecita questa Corte di legittimità ad esprimere una valutazione di merito che non le spetta. Nessun vizio della motivazione sussiste nel provvedimento impugnato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle é L/olk spese processuali e 191::7t~reltg della somma di euro 3.00 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensore (idente Il P