Cassation appeal dismissed for manifest unfoundedness regarding detention regime extension under Art. 41 bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments raised by the defense. The appellant challenged the lower court's rejection of a claim against a ministerial decree extending a special detention regime under Article 41 bis of the Penal Code. The court ruled that the lower tribunal's reasoning was not insubstantial and correctly applied established case law, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 bis, comma 2, ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a decision rejecting a claim for the extension of a special detention regime is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning must be presumed valid unless clearly lacking.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA FRANCESCO nato a CUTRO il 06/04/1961 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da Francesco Lamanna avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis, comma 2, ord. pen. emesso il 9/2/2021.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Francesco Lamanna, deducendo violazione dell'art. 41 bis ord. pen. e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La motivazione del provvedimento impugnato non può in alcun modo ritenersi insussistente od apparente e il Tribunale di Sorveglianza ha applicato le norme in tema di proroga del regime detentivo differenziato in attuazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e litzrantriggl3 della somma di euro 3.00ntlav.° t&ssa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensore l P esid