Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual assertions violating separation of powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual assertions rather than legal arguments. The appellant argued for the recognition of a continuing crime based on evidence linking two robberies, but the lower court had already thoroughly evaluated the lack of proof for a single criminal design. The supreme court ruled that the appellate court's reasoning was sufficient and that the appeal improperly sought a re-evaluation of facts, violating the separation of powers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 671 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it advances mere factual considerations, as the Court of Legality cannot substitute its own merit evaluation for that of the territorial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNARDI LORIS nato a ROMA il 01/06/1966 avverso l'ordinanza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava parzialmente l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Loris Lunardi.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Loris Lunardi, deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanza mere considerazioni fattuali, sollecitando la Corte di legittimità a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa dalla Corte territoriale. L'ordinanza valuta attentamente tutti i dati a disposizione e argomenta ragionevolmente sulla mancanza di prova di un medesimo disegno criminoso già esistente in occasione della prima rapina dell'agosto 2016. L'affermazione secondo cui, in occasione dell'arresto del 19/1/2017, vennero rinvenuti i tesserini della Guardia di Finanza usati nella rapina dell'agosto 2016 è priva di autosufficienza.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 6:1:ZW2BEETZA della somma di euro 3.000 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022