Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41417/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible; prior unconstitutional declaration does not invalidate completed preventive measure execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Morabito's appeal inadmissible, ruling that the prior unconstitutional declaration of a preventive measure category did not invalidate the completed execution of the measure. The defense argued the measure was applied to a now-invalid category, but the court held the criminal liability for violating the measure remained intact. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011; Art. 673 c.p.p.: The invalidity of a specific category of subjects for preventive measures does not affect the legal consequences of a measure already fully executed against an individual, as the criminal liability for its violation persists.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive measures unconstitutional declaration criminal liability execution completion inadmissible appeal prognosi di pericolosità prova del rischio persecuzione divieto di molestie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011
Igs. 159 del 2011 e vizio di motivazione.
Art. 673 c.p.p.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Giovanni Morabito di revoca ai sensi dell'art. 673 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Sentenza Corte Cost. n. 291/2013
Sez. 1 n. 42703/2019
Sez. 1 n. 31214/2020
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
art. 673 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Giovanni Morabito di revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 n. 42703/2019 (Terlizzi)
Sez. 1 n. 31214/2020 (Mancuso)
Sentenza Corte Cost. n. 291/2013
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO GIOVANNI nato a AFRICO il 01/06/1969 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Giovanni Morabito di revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. di due sentenze di condanna emesse per la violazione dell'art. 75 d. I.vo 159 del 2011.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Giovanni Morabito, deducendo violazione dell'art. 1 d. Igs. 159 del 2011 e vizio di motivazione. Benché formalmente il decreto di applicazione della misura di prevenzione fosse stato emesso anche per una categoria di pericolosità sociale non oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, nella motivazione veniva richiamato esclusivamente il profilo di pericolosità oggetto della sentenza di illegittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La misura di prevenzione era stata applicata nei confronti di Giovanni Morabito in quanto egli viveva abitualmente con i proventi di attività criminose, quindi perché rientrava nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 159 del 2011. Più in radice, il fatto che la misura di prevenzione fosse stata applicata (anche) in relazione alla categoria di soggetti pericolosi di cui all'art. 1, comma 1, lett.

a) d.lgs. 159 del 2011, oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, non rileva nel caso in esame, né onerava la Corte territoriale di specifica motivazione. In effetti, il rapporto derivato dall'applicazione della misura di prevenzione era ormai esaurito: tale misura non risulta revocata in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, con la conseguenza che la successiva pronuncia della Corte Costituzionale non poteva far venire meno gli obblighi derivanti dalla stessa e la sanzione penale per la loro violazione.

Tale principio è stato affermato con riferimento agli effetti di altra pronuncia di illegittimità costituzionale: con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 2013, che ha introdotto la necessità di una rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione della misura causata dal suo stato detentivo, si è affermato che il reato di cui all'art. 9 legge 1423 del 1956 permane, con conseguente rigetto dell'istanza di revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nel caso di cessazione dell'esecuzione della misura in epoca antecedente alla pubblicazione della pronuncia e di epoca della risottoposizione alle prescrizioni e della relativa violazione anteriore alla pronuncia di illegittimità costituzionale (Sez. 1, n. 42703 del 13/09/2019, Terlizzi, Rv. 277230;

Sez. 1, n. 31214 del 18/09/2020, Mancuso, Rv. 279799).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle VO spese processuali e arsarczanftato della somma di euro 3.000 Ila Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigl