Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints lacking critical legal analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it consisted solely of complaints without critical legal analysis. The appellant merely referenced the lower court's finding on crime continuation without explaining why execution proceedings should differ. Consequently, the court ruled the appeal lacked the necessary critical examination required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of complaints without critical analysis of the arguments supporting the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTE CARMINE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 14/01/1997 avverso l'ordinanza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Carmine Cante di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Carmine Cante, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e privo di analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente si limita a richiamare il riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione (sul punto il ricorso è privo di autosufficienza) senza chiarire perché tale riconoscimento avrebbe obbligato quello dell'esecuzione a riconoscere la continuazione con altri reati; espone, poi, considerazioni di merito che eludono il nucleo centrale della motivazione del provvedimento impugnato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma,. tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle vo spese processuali e ru—v.e.r_sanaco_go della somma di euro 3.O00jd Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estens e Il Pr si