Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding criminal continuance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gianni Calderone inadmissible, ruling the claim of criminal continuance was manifestly unfounded. The defense argued for legal violations, but the court noted the lower court correctly established the extortion was occasional and not planned at the time of joining Cosa Nostra. Consequently, the appeal was rejected, and Calderone was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if based on a manifestly unfounded ground, such as claiming criminal continuance when the specific crimes were not programmed at the time of joining the association.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERONE GIANNI nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 05/02/1983 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Gianni Calderone di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna.
2. Ricorrono per cassazione i difensori di Gianni Calderone, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivo manifestamente infondato. La continuazione tra il reato associativo e i reati - fine sussiste soltanto in caso di programmazione dei secondi all'atto dell'adesione del soggetto all'associazione; l'ordinanza motiva ampiamente - senza che il ricorrente contesti, in realtà, tale valutazione - sul fatto che l'estorsione giudicata con la sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria era stata occasionale e in alcun modo prevista all'atto dell'adesione di Calderone a Cosa Nostra siciliana.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i vou spese processuali e fiZznzimatrurnixi della somma di euro 3.000 Ila Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il