Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of personal hearing request and insufficient proof of impediment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's claim of legitimate impediment was unfounded. The lower court had rejected the request for social service placement, and the appellant argued for a personal hearing and a five-day work prognosis as proof of inability to appear. The court held that without a prior request for personal hearing and a prognosis demonstrating absolute impediment, the impediment could not be recognized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420 ter cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the impediment to appear is not proven by a prior request for personal hearing and a prognosis demonstrating absolute inability to attend.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNANTONI FABIO nato a ROMA il 26/11/1970 avverso l'ordinanza del 09/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Fabio Gia n na nton i.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Fabio Giannantoni, deducendo violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il legittimo impedimento dell'imputato non poteva essere riconosciuto per più ragioni: alla data dell'udienza il ricorrente non risultava ricoverato; la prognosi di 5 giorni lavorativi non dimostrava, di per sé, l'assoluto impedimento a comparire davanti al Tribunale di Sorveglianza; infine, mancava una preventiva richiesta dell'interessato di essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle im Atiim spese processuali e~tct=est della somma di euro 3.000 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 ).‘fy f Il Consigliere estens e Il Presidente