Italian court dismisses appeal as generic complaint lacking legal analysis under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Carmelo Migliaccio's appeal inadmissible for failing to provide a substantive legal critique of the lower court's decision. The appellant merely expressed dissatisfaction with the rejection of his request to recognize continuity between crimes without demonstrating specific legal violations. Consequently, the court ruled the appeal generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of complaints without a critical analysis of the arguments supporting the decision, as such generic grievances do not constitute a valid legal challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO CARMELO nato a PALERMO il 22/02/1989 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Carmelo Migliaccio di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con cinque sentenze di condanna.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Carmelo Migliaccio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, costituito da mere doglienze in punto di fatto e privo di una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In nessun modo sono dimostrati i vizi denunciati.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paciamento delle ki spese processuali e itzterser~ della somma di euro 3.0OOtt1 Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 )G Il Consigli