Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of demonstrated defect in sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Sciortino inadmissible, ruling that the lower court's reasoning was accurate and precise. The defense argued for a violation of law regarding satellite crime sentencing increases, but the court found no merit in the claim of defective motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a defect in the lower court's reasoning or motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIORTINO ANTONINO nato a CAMPOREALE il 25/05/1962 avverso l'ordinanza del 24/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Palermo riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze di condanna emesse nei confronti di Antonino Sciortino e rideterminava la pena complessiva in anni ventotto e mesi tre di reclusione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Antonino Sciortino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura degli aumenti per la continuazione con i reati satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non dimostra affatto il vizio di motivazione denunciato: in effetti, l'ordinanza impugnata è accurata e precisa nel motivare i singoli aumenti calcolati per la continuazione per i reati satellite e nel concludere per una sostanziale congruità della pena complessiva calcolata; in definitiva, la censura che lamenta il difetto di motivazione risulta manifestamente infondata.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e titzmax1Z2ZUM della somma di euro 3.000 a Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Con