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Ordinanza — n. 41408/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed de plano for lack of special defense counsel signature per procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41408/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for personal submission, but the court noted that Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure strictly require a special defense counsel's signature for appeals to the Cassation. Consequently, the court rejected the appeal immediately and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, Code of Criminal Procedure; A criminal appeal to the Court of Cassation is inadmissible de plano if not signed by a defense attorney inscribed in the special register, as personal signature by the appellant does not satisfy the statutory requirement.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility de plano declaration special defense counsel Code of Criminal Procedure procedural defect fine fund penalty personal signature invalidity bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, Code of Criminal Procedure
Art. 613, comma 1, Code of Criminal Procedure
Art. 610, comma 5-bis, Code of Criminal Procedure
272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01
pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO ANTONIO nato a POZZUOLI il 20/12/1978 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0