Cassation appeal dismissed de plano for failing to meet statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged a sentence of punishment but failed to cite the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448, 610 c.p.p.; An appeal against a sentence of punishment is inadmissible de plano if it does not allege one of the specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANTE MARCO nato a MESSINA il 25/10/1993 avverso la sentenza del 08/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAnato avviso aJJeFfI3 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1