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Ordinanza — n. 41407/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for failing to meet statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41407/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged a sentence of punishment but failed to cite the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448, 610 c.p.p.; An appeal against a sentence of punishment is inadmissible de plano if it does not allege one of the specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal statutory grounds Code of Criminal Procedure procedural requirements violazione grave delle norme della circolazione reati penali gravi motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
pen.; che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANTE MARCO nato a MESSINA il 25/10/1993 avverso la sentenza del 08/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAnato avviso aJJeFfI3 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1