Ordinanza — n. 41406/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MIRO nato a VOLTERRA il 03/12/1966 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE(iat3:11aWiItg3:102; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è stato depositato in data 31 dicembre 2021, oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di deposito della sentenza medesima, fissato al 12 novembre 2011 (artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b, e comma 2, lett. c, cod. proc. pen.); che il ricorso è dunque inammissibile per tardività; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41406/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b, e comma 2, lett. c, cod. proc. pen.); che il ricorso è dunque inammissibile per tardività; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MIRO nato a VOLTERRA il 03/12/1966 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE(iat3:11aWiItg3:102; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è stato depositato in data 31 dicembre 2021, oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di deposito della sentenza medesima, fissato al 12 novembre 2011 (artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b, e comma 2, lett. c, cod. proc. pen.); che il ricorso è dunque inammissibile per tardività; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/