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Ordinanza — n. 41404/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as purely merit-based, rejecting arguments against night curfew penalty severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41404/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to apply lighter sanctions for violating a night curfew, arguing the penalty lacked deterrent effect. The court rejected these claims as purely merit-based criticisms that could not overturn the logical reasoning of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 1 d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 53 legge n. 689 del 1981: An appeal containing only purely merit-based criticisms of the factual assessment or choice of sanctions does not suffice to invalidate the logical-motivational soundness of the judicial reasoning and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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purely merit-based appeal night curfew violation substitute sanctions deterrent effect inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende trascuranza degli obblighi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 1 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 53 legge n. 689 del 1981
159 del 2011, il giudice a quo nega la particolare tenuità del fatto in rapporto alla durata dell'allontanamento notturno dall'abitazione, non autorizzato, e reputa prive di adeguata efficacia deterrente le sanzioni sostitutive ex art. 53 legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCORACI ANGELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/05/1984 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, nel pronunciare condanna per la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice a quo nega la particolare tenuità del fatto in rapporto alla durata dell'allontanamento notturno dall'abitazione, non autorizzato, e reputa prive di adeguata efficacia deterrente le sanzioni sostitutive ex art. 53 legge n. 689 del 1981, di cui era stata invocata l'applicazione; che al riguardo il ricorrente muove, nei due connessi motivi, censure di puro merito, inidonee ad inficiare la tenuta logico-motivazionale del ragionamento giudiziale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07