Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of autonomy and unsupported legal qualification arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the military designation of seized cartridges and challenged the legal qualification of the conduct. The court rejected these claims because the first argument lacked autonomy regarding the evidence and the second was manifestly unfounded based on established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 697 cod. pen.; The appeal is inadmissible if a ground lacks autonomy in relation to the alleged distortion of evidence or is manifestly unfounded based on existing case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERA NICOLA nato a SAPONARA il 28/01/1961 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo - in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di detenzione illegale di munizioni da guerra (art. 2 legge n. 895 del 1967) - è privo di autosufficienza in rapporto al preteso travisamento del dato probatorio indicante l'univoca destinazione militare delle cartucce in sequestro; che il secondo motivo, in tema di qualificazione giuridica della condotta, è manifestamente infondato in via consequenziale, posto che la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. incrimina la detenzione abusiva di munizioni per mera arma comune da sparo (Sez. 1, n. 6167 del 15/01/2020, Muzhika, Rv. 278687- 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i