Ordinanza — n. 41402/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO DAVIDE nato a MESSINA il 02/11/1976 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il motivo unico - nella parte in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il reato di danneggiamento seguito da pericolo di incendio - è manifestamente infondato perché la decisione giudiziale, in punto di riscontro dell'elemento oggettivo (e, in particolare, di attribuzione della paternità della condotta), è connotata da coerente logicità, conforme al paradigma normativo di riferimento e all'esauriente disamina dei dati probatori, ancorché di natura critica ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; che il medesimo motivo, in tema di diniego delle attenuanti generiche e misura della pena, non si confronta in alcun modo con le puntuali argomentazioni giudiziali in argomento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41402/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 192, comma 2, cod. proc. pen.; che il medesimo motivo, in tema di diniego delle attenuanti generiche e misura della pena, non si confronta in alcun modo con le puntuali argomentazioni giudiziali in argomento;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO DAVIDE nato a MESSINA il 02/11/1976 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il motivo unico - nella parte in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il reato di danneggiamento seguito da pericolo di incendio - è manifestamente infondato perché la decisione giudiziale, in punto di riscontro dell'elemento oggettivo (e, in particolare, di attribuzione della paternità della condotta), è connotata da coerente logicità, conforme al paradigma normativo di riferimento e all'esauriente disamina dei dati probatori, ancorché di natura critica ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; che il medesimo motivo, in tema di diniego delle attenuanti generiche e misura della pena, non si confronta in alcun modo con le puntuali argomentazioni giudiziali in argomento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il