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Ordinanza — n. 41401/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as criminal liability is already established by partial final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41401/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the underlying criminal liability was already definitively established by a partial final judgment. The appellant challenged the accessory penalties for fraudulent bankruptcy, arguing against the affirmed criminal responsibility. The court ruled that since the core liability issue was resolved by prior binding judicial decisions, the new grievances could not be examined.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible when the contested criminal liability is already covered by a partial final judgment, preventing re-examination of the same substantive issue.

Parole chiave

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partial final judgment criminal liability accessory penalties fraudulent bankruptcy inadmissible appeal res judicata Corte di Cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ACQUINI PACO nato il 15/03/1974 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che la sentenza stessa è stata pronunciata in sede di rinvio, il cui oggetto era circoscritto alla ridetermínazione della durata delle pene accessorie inflitte in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale; che il ricorrente muove ora censure che tornano a contrastare l'affermazione di penale responsabilità, ormai coperta da giudicato interno parziale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0