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Ordinanza — n. 41399/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41399/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41399/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI SALVATORE nato a NAPOLI il 15/09/1977 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto il rinnovato giudizio di comparazione tra circostanze, all'esito dell'esclusione della recidiva, risoltosi nella ribadita equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti superstiti (violenza sulle cose rispetto al furto e tempo di notte), involge l'esercizio di valutazioni ampiamente discrezionali, non sindacabili in questa sede perché sorrette da sufficiente complessiva illustrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41399/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI SALVATORE nato a NAPOLI il 15/09/1977 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto il rinnovato giudizio di comparazione tra circostanze, all'esito dell'esclusione della recidiva, risoltosi nella ribadita equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti superstiti (violenza sulle cose rispetto al furto e tempo di notte), involge l'esercizio di valutazioni ampiamente discrezionali, non sindacabili in questa sede perché sorrette da sufficiente complessiva illustrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati gravità della pena attenuazione libera della pena quantificazione del torto morale valore affettivo valore litigioso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI SALVATORE nato a NAPOLI il 15/09/1977 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto il rinnovato giudizio di comparazione tra circostanze, all'esito dell'esclusione della recidiva, risoltosi nella ribadita equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti superstiti (violenza sulle cose rispetto al furto e tempo di notte), involge l'esercizio di valutazioni ampiamente discrezionali, non sindacabili in questa sede perché sorrette da sufficiente complessiva illustrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/