Ordinanza — n. 41399/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI SALVATORE nato a NAPOLI il 15/09/1977 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto il rinnovato giudizio di comparazione tra circostanze, all'esito dell'esclusione della recidiva, risoltosi nella ribadita equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti superstiti (violenza sulle cose rispetto al furto e tempo di notte), involge l'esercizio di valutazioni ampiamente discrezionali, non sindacabili in questa sede perché sorrette da sufficiente complessiva illustrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41399/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI SALVATORE nato a NAPOLI il 15/09/1977 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto il rinnovato giudizio di comparazione tra circostanze, all'esito dell'esclusione della recidiva, risoltosi nella ribadita equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti superstiti (violenza sulle cose rispetto al furto e tempo di notte), involge l'esercizio di valutazioni ampiamente discrezionali, non sindacabili in questa sede perché sorrette da sufficiente complessiva illustrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI SALVATORE nato a NAPOLI il 15/09/1977 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto il rinnovato giudizio di comparazione tra circostanze, all'esito dell'esclusione della recidiva, risoltosi nella ribadita equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti superstiti (violenza sulle cose rispetto al furto e tempo di notte), involge l'esercizio di valutazioni ampiamente discrezionali, non sindacabili in questa sede perché sorrette da sufficiente complessiva illustrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/