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Ordinanza — n. 41398/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it challenges only the penalty amount, not a legal point of the appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41398/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision solely on the measure of the penalty, which was not raised as a legal point of law during the appeal proceedings. The court ruled that since the complaint was limited to factual aspects regarding the sentence length, it lacked the necessary legal foundation for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges only the measure of the penalty without raising a point of law censured in the appeal judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal measure of penalty cassation jurisdiction factual complaint procedural costs motivi di cassazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REYYOUCH MOHAMED nato il 28/12/1980 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta proposto in ordine a punto della sentenza stessa (la misura della pena) non censurato nei motivi di appello e risulta comunque articolato, al riguardo, in termini di puro fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/