Ordinanza — n. 41397/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCATTATIS VALERIANO nato a SANREMO il 01/02/1988 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si compone di assertive proposizioni, che censurano in termini di puro fatto il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta per i reati di false generalità, porto illegale di arma comune da sparo e ricettazione della medesima; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41397/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCATTATIS VALERIANO nato a SANREMO il 01/02/1988 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si compone di assertive proposizioni, che censurano in termini di puro fatto il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta per i reati di false generalità, porto illegale di arma comune da sparo e ricettazione della medesima; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCATTATIS VALERIANO nato a SANREMO il 01/02/1988 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si compone di assertive proposizioni, che censurano in termini di puro fatto il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta per i reati di false generalità, porto illegale di arma comune da sparo e ricettazione della medesima; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07