Italian Court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded legal and factual grievances regarding a knife offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gianluca Baiamonte inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for violating Article 4 of Law No. 110/1975, arguing errors in classifying the tool and denying general mitigating circumstances. The court rejected these claims as the judicial decision clearly identified the knife as a weapon and the factual grievances were merely complaints without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 legge n. 110 del 1975; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the court's reasoning clearly establishes the legal classification of facts and factual grievances amount to mere complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIAMONTE GIANLUCA nato a CATANIA il 11/06/1993 avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per la contravvenzione all'art. 4 legge n. 110 del 1975 - è manifestamente infondato perché la decisione giudiziale, in punto di riconduzione del coltello a serramanico alla nozione di arma accolta nel tipo di incriminazione, appare a prima vista eloquente; che il secondo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12