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Ordinanza — n. 41395/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41395/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41395/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISALLI LUIGI nato a TERMINI IMERESE il 27/10/1985 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si compone di assertive proposizioni, che censurano in termini di puro fatto la misura della pena inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41395/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto ritardo scusabile inosservanza di prescrizioni di servizio carcerazione cautelativa reato speciale pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISALLI LUIGI nato a TERMINI IMERESE il 27/10/1985 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso si compone di assertive proposizioni, che censurano in termini di puro fatto la misura della pena inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/