Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges the court's assessment of criminal continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Greco Giovanna inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the continuity of a criminal design, but the court noted that the temporal distance between the 2000-2004 and 2008-2009 offenses was significant and that the later acts lacked an associative matrix. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a merit-based challenge to a logical evaluation reserved for the execution judge, which cannot be re-examined at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 74 T.U. stup.: An appeal challenging the court's assessment of criminal continuity is inadmissible if it constitutes a merit-based review of a logical evaluation anchored in significant temporal distance and normative data, which falls outside the scope of the execution judge's authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIOVANNA nato a BARI il 28/08/1974 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione, saldamente ancorata al rilievo assorbente della notevole distanza temporale tra le condotte, è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede; che è la ricorrente stessa ad ammettere, del resto, che i fatti posteriori in pretesa continuazione (le cessioni di sostanza stupefacente, avvenute a partire dall'anno 2008) non rivestono più matrice associativa, sicché non si vede dove stia il fattore unificante con il delitto ex art. 74 T.U. stup., anteriormente (dal 2000 al 2004) perpetrato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso