Cassation court dismisses appeal against conviction for arson, ruling arguments are groundless and mere complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for intentional arson, arguing violations of law regarding the objective element and subjective intent. The court rejected these claims as groundless, noting the lower court's decision was logically coherent and fully supported by the evidence and witness credibility assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely complaints on facts or reiterates arguments already validly refuted in the judgment under review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUNDAY KELLY nato il 21/11/1995 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il reato di incendio doloso - è manifestamente infondato perché la decisione giudiziale, in punto di riscontro dell'elemento oggettivo (e, in particolare, di attribuzione della paternità della condotta), è connotata da coerente logicità, conforme al paradigma normativo di riferimento e all'esauriente disamina dei dati probatori, anche in punto di valutazione di attendibilità dei testimoni; che il secondo motivo, in tema di elemento soggettivo e qualificazione penalistica della condotta, reitera argomentazioni già validamente confutate in sede di merito (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); che il terzo motivo, sul diniego della sospensione condizionale della pena, è costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso