Criminal appeal dismissed as inadmissible for attacking execution judgment on unique criminal design merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the execution judgment on the merits of the 'unique criminal design' doctrine. The appellant argued for continuity between an associative crime and subsequent crimes, but the court found this argument irrelevant to the execution phase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against execution judgments are inadmissible if they attack the substantive evaluation of the unique criminal design or the continuity of crimes, as these issues fall exclusively within the competence of the trial court and cannot be re-evaluated at the execution stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FELICE CIRO nato a POZZUOLI il 23/05/1962 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, tenuto anche conto del principio di diritto secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine che, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso, non erano stato programmati all'atto della sua costituzione o dell'avvenuto ingresso dell'associato (da ultimo, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595-01); che tale situazione, riscontrata nella specie con specifico riferimento alla posizione di De Felice (che è la sola rilevante), è in ricorso oggetto di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il