Ordinanza — n. 41391/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALETTI ANTONIO nato a BISCEGLIE il 28/09/1974 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è contrastata dal ricorrente con argomentazioni di puro merito, non apprezzabili in questa sede; che non si prefigura contrasto di giudicati, per il solo fatto che la continuazione sia stata separatamente riconosciuta rispetto a reati antecedenti e posteriori a quelli in odierna valutazione; il giudice a quo ha, del resto, individuato precisi elementi di differenziazione (relativi all'oggettività giuridica, o alle modalità concrete di consumazione), idonei a riflettere il carattere estemporaneo delle ulteriori risoluzioni a delinquere al suo esame, e il suo ragionamento non appare eccepibile sul piano della logica motivazionale; che quest'ultima non è neppure inficiabile per raffronto alla posizione, solo parzialmente sovrapponibile, di taluni correi, e alle valutazioni, squisitamente soggettive, al riguardo adottate, come il giudice a quo non ha parimenti mancato di rilevare;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41391/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALETTI ANTONIO nato a BISCEGLIE il 28/09/1974 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è contrastata dal ricorrente con argomentazioni di puro merito, non apprezzabili in questa sede; che non si prefigura contrasto di giudicati, per il solo fatto che la continuazione sia stata separatamente riconosciuta rispetto a reati antecedenti e posteriori a quelli in odierna valutazione; il giudice a quo ha, del resto, individuato precisi elementi di differenziazione (relativi all'oggettività giuridica, o alle modalità concrete di consumazione), idonei a riflettere il carattere estemporaneo delle ulteriori risoluzioni a delinquere al suo esame, e il suo ragionamento non appare eccepibile sul piano della logica motivazionale; che quest'ultima non è neppure inficiabile per raffronto alla posizione, solo parzialmente sovrapponibile, di taluni correi, e alle valutazioni, squisitamente soggettive, al riguardo adottate, come il giudice a quo non ha parimenti mancato di rilevare;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALETTI ANTONIO nato a BISCEGLIE il 28/09/1974 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è contrastata dal ricorrente con argomentazioni di puro merito, non apprezzabili in questa sede; che non si prefigura contrasto di giudicati, per il solo fatto che la continuazione sia stata separatamente riconosciuta rispetto a reati antecedenti e posteriori a quelli in odierna valutazione; il giudice a quo ha, del resto, individuato precisi elementi di differenziazione (relativi all'oggettività giuridica, o alle modalità concrete di consumazione), idonei a riflettere il carattere estemporaneo delle ulteriori risoluzioni a delinquere al suo esame, e il suo ragionamento non appare eccepibile sul piano della logica motivazionale; che quest'ultima non è neppure inficiabile per raffronto alla posizione, solo parzialmente sovrapponibile, di taluni correi, e alle valutazioni, squisitamente soggettive, al riguardo adottate, come il giudice a quo non ha parimenti mancato di rilevare;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de