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Ordinanza — n. 41391/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41391/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41391/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALETTI ANTONIO nato a BISCEGLIE il 28/09/1974 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è contrastata dal ricorrente con argomentazioni di puro merito, non apprezzabili in questa sede; che non si prefigura contrasto di giudicati, per il solo fatto che la continuazione sia stata separatamente riconosciuta rispetto a reati antecedenti e posteriori a quelli in odierna valutazione; il giudice a quo ha, del resto, individuato precisi elementi di differenziazione (relativi all'oggettività giuridica, o alle modalità concrete di consumazione), idonei a riflettere il carattere estemporaneo delle ulteriori risoluzioni a delinquere al suo esame, e il suo ragionamento non appare eccepibile sul piano della logica motivazionale; che quest'ultima non è neppure inficiabile per raffronto alla posizione, solo parzialmente sovrapponibile, di taluni correi, e alle valutazioni, squisitamente soggettive, al riguardo adottate, come il giudice a quo non ha parimenti mancato di rilevare;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41391/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALETTI ANTONIO nato a BISCEGLIE il 28/09/1974 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è contrastata dal ricorrente con argomentazioni di puro merito, non apprezzabili in questa sede; che non si prefigura contrasto di giudicati, per il solo fatto che la continuazione sia stata separatamente riconosciuta rispetto a reati antecedenti e posteriori a quelli in odierna valutazione; il giudice a quo ha, del resto, individuato precisi elementi di differenziazione (relativi all'oggettività giuridica, o alle modalità concrete di consumazione), idonei a riflettere il carattere estemporaneo delle ulteriori risoluzioni a delinquere al suo esame, e il suo ragionamento non appare eccepibile sul piano della logica motivazionale; che quest'ultima non è neppure inficiabile per raffronto alla posizione, solo parzialmente sovrapponibile, di taluni correi, e alle valutazioni, squisitamente soggettive, al riguardo adottate, come il giudice a quo non ha parimenti mancato di rilevare;

Parole chiave

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altri reati sanzioni penali attività criminosa delitto concorso materiale di reati riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALETTI ANTONIO nato a BISCEGLIE il 28/09/1974 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è contrastata dal ricorrente con argomentazioni di puro merito, non apprezzabili in questa sede; che non si prefigura contrasto di giudicati, per il solo fatto che la continuazione sia stata separatamente riconosciuta rispetto a reati antecedenti e posteriori a quelli in odierna valutazione; il giudice a quo ha, del resto, individuato precisi elementi di differenziazione (relativi all'oggettività giuridica, o alle modalità concrete di consumazione), idonei a riflettere il carattere estemporaneo delle ulteriori risoluzioni a delinquere al suo esame, e il suo ragionamento non appare eccepibile sul piano della logica motivazionale; che quest'ultima non è neppure inficiabile per raffronto alla posizione, solo parzialmente sovrapponibile, di taluni correi, e alle valutazioni, squisitamente soggettive, al riguardo adottate, come il giudice a quo non ha parimenti mancato di rilevare;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de