Italian Court dismisses appeal for repetitive arguments on residency obligations in special surveillance cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. Although the appellant argued violations of special surveillance residency rules, the court found these complaints were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the decision stands because the new arguments offered no substantive legal ground for overturning the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new grounds; complaints merely reproducing facts and arguments already adjudicated by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QOSHJA SKENDER nato il 30/07/1972 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che con esso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento materiale del reato ascritto (violazione degli obblighi e delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), ma le relative doglianze sono articolate in fatto e risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e puntualmente disattesi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove si nota che l'imputato poteva fuoriuscire dal Comune di Bastia Umbria per ragioni di lavoro, ma solo previa comunicazione degli spostamenti e dei relativi orari, indispensabile per assicurare il necessario controllo delle forze dell'ordine);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il